SIVAE

Statuto

Statuto

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione SOCIETA’ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI ESOTICI” (S.I.V.A.E.).

Art. 2 – Essa ha sede in Cremona, Via Trecchi n.20.

Art. 3 – L’Associazione è un’organizzazione non commerciale e senza scopi di lucro, che persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l’educazione permanente dei membri e la loro qualificazione professionale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, nel settore degli animali esotici sia a livello nazionale e locale che internazionale. Il finanziamento delle attività di educazione continua e di aggiornamento, nelle sue diverse forme, si attua attraverso l’autofinanziamento, nonché il contributo degli associati e/o di enti pubblici e privati, sempre previa verifica di assenza di conflitto di interesse. Il finanziamento delle attività sociali si basa esclusivamente attraverso il contributo degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, previa verifica di assenza di conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale. Per tutte le proposte di aggiornamento e per le attività di formazione svolte per i propri associati è prevista un’attività di verifica sia per quanto riguarda la tipologia che la qualità dell’offerta. L’Associazione non svolge attività di tipo sindacale, ma si propone di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore e che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali esotici nonché iniziative atte a tutelare la dignità e gli interessi del Medico Veterinario che opera in questo settore. L’Associazione non prevede tra i propri scopi esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo che per quelle indispensabili per svolgere l’attività di formazione continua dei propri associati.

Al fine di garantire

– una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o dei rendiconti, valgono tra i soci i seguenti patti:

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall’utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. I Soci possono liberamente consultare i libri sociali (libro Verbali Assemblea dei soci, libro Verbali dell’organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei Soci, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l’assemblea, il rendiconto economico e finanziario.

La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

SOCI

Art. 6 – Sono membri dell’Associazione tutti i laureati in medicina veterinaria e gli studenti di medicina veterinaria iscritti al quinto anno del corso di laurea o fuori corso che ne fanno richiesta.

Art. 7 – Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l’accettazione dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato.

L’adesione si intende a tempo indeterminato. L’associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale.La quota o contributo associativo non sono ripetibili, trasmissibili e non sono rivalutabili.

DOVERE DEI SOCI

Art. 8 – L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della quota sociale.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita dall’assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 9 – L’iscrizione alla SIVE dà diritto, per l’anno di iscrizione, a ricevere le riviste, le monografie e tutto il materiale prodotto, a partecipare, a condizioni agevolate, a tutti i congressi, convegni, corsi e a tutte le altre iniziative organizzate, nonché ad usufruire di tutti i servizi offerti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, veterinario libero professionista, un Presidente Senior, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al termine del mandato il Vicepresidente assume la carica di Presidente; il Presidente uscente rimane nel Consiglio Direttivo per la durata di tre anni come Presidente Senior.

Art. 13 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 15 – Il Presidente, ed sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 16 – I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante affissione presso la sede sociale ed inoltre a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente l’ordine del giorno.

La comunicazione di convocazione verrà spedita a flutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissano per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’articolo 20 del Codice Civile.

Art. 17 – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio Direttivo e sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.18 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato, sottoscritte in calce all’avviso di comunicazione. Nessun associato può cumulare più di una delega.

Art. 19 – L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art.20 – Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano, salvo quanto previsto dal successivo art. 22 del presente statuto, con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile, primo comma, anche per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 del Codice Civile. In occasione dell’Assemblea Annuale vengono rinnovate le cariche sociali su proposta del Consiglio Direttivo e con l’approvazione a maggioranza relativa dei soci presenti. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.In caso di mancata proposta da parte del Consiglio Direttivo e/o di singoli soci, sarà l’Assemblea stessa ad indicare i candidati alle diverse cariche; le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto. Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati quindi se non entra nei meccanismi automatici (vicepresidente, Presidente, Presidente Senior) non è più rieleggibile. Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica al massimo quattro mandati e qualora non entrino nei meccanismi automatici decadono.

MODIFICHE STATUTARIE

Art.21 – Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere presentate al presidente dai Soci almeno un mese prima dell’Assemblea. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dall’art.19 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO

Art.22 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci ed è deliberata dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno a più liquidatori.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 23 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

VARIE

Art. 24 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice Civile per le persone giuridiche private.

Art. 25 – La SIVAE svolge le attività sociali in autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività’ imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività’ svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

I legali rappresentanti della SIVAE e le cariche sociali devono rendere le dichiarazioni nelle forme e con le modalità previste dalla legge relativamente agli eventuali conflitti di interesse.

E’ esclusa la retribuzione per le cariche sociali.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori della SIVAE devono rendere le dichiarazioni nelle forme con le modalità previste dalla legge relativamente ai requisiti richiesti di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società.

La SIVAE si avvale di una propria Commissione Scientifica per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Sul sito web della SIVAE, aggiornato costantemente, è d’obbligo la pubblicazione dell’attività scientifica nonchè dei bilanci preventivi, dei consuntivi e di eventuali incarichi retribuiti

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SIVAE - Società Italiana Veterinaria per Animali Esotici
Società Federata ANMVI
Società Scientifica elencata dal Ministero della Salute


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26100 Cremona


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