LOGO SIVAESOCIETA' ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI ESOTICI

Home Chi siamo Segreteria Attivitą News Forum Pubblicazioni Schede Area riservata Link

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE

 DECRETO 3 MAGGIO 2001

Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

 

  Vista  la  convenzione  sul  commercio  internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington  il  3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,n. 874;

  Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,e   successive  attuazioni  e  modificazioni,  ed  il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna  selvatiche  mediante  il  controllo  del loro commercio, ed in particolare  l'articolo  3  relativo  al  campo di applicazione dello stesso;

  Visto  l'art.  4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998,n.  426,  che  inserisce  il  comma  5-bis  all'art.  5  della  legge 7 febbraio  1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'ambiente di concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  e  forestali emani il presente  decreto  per  istituire  il  registro  di  detenzione degli esemplari   di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150;

  Considerato  che  il  Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della  legge   7 febbraio  1992,  n.  150,  cura l'adempimento  della convenzione   di    Washington,  potendosi  avvalere  delle  esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

  Visto  l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies della legge 7 febbraio 1992,  n.  150,  che  demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali,  tramite  il  Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

  Ritenuto  che  per  il momento e' necessario limitare l'istituzione del  registro   ai  soli  esemplari  vivi  e  alle  parti  di essi con l'esclusione  dei  prodotti  derivati  di  specie  animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del  9 dicembre  1996,   e successive attuazioni e modificazioni e che successivamente  si  provvedera'  ad  istituite  un  registro  per  i prodotti  derivati  da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del succitato regolamento CE 338/97;

  Sentito  il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4,comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

  Visto  il  decreto  22 febbraio  2001 del Ministro dell'ambiente di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 59 del 12 marzo  2001,  concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

  Visto  il  decreto  28 marzo  2001  del  Ministro  dell'ambiente di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 76 del 31 marzo   2001,   concernente   modificazioni  al  succitato  decreto 22 febbraio 2001;

  Ritenuto  che,  per  mero  errore materiale, il secondo periodo del comma  4  dell'art.  1  del  succitato  decreto e' stato riportato in maniera  errata  e  che  pertanto  si  rende necessario modificare la suddetta  disposizione  e pubblicare in forma integrale la disposizione nella sua totalita';

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

  1. E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali   e  vegetali  previsto  dall'art.  5, comma 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi  negli  allegati  A  e  B  del  regolamento  (CE)  338/97 del Consiglio   del    9 dicembre   1996,   e    successive   attuazioni  e modificazioni   cosi'  come  definiti  dall'art.  8-sexies della legge 7 febbraio  1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del consiglio   del   9 dicembre    1996,   e   successive    attuazioni  e modificazioni,  con  l'esclusione   di  esemplari  di  specie vegetali riprodotte  artificialmente  incluse  nell'allegato B del regolamento (CE)   338/97   del  Consiglio  del  9 dicembre  1996,   e  successive attuazioni e modificazioni.

  2.  Le  disposizioni  di cui al comma precedente si applicano anche nel  caso  di  specie  che  saranno  iscritte agli allegati A e B del Regolamento   (CE)  338/97  del  Consiglio  del  9 dicembre  1996,  e successive   attuazioni  e  modificazioni,   dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

  3.  Il  Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche   agricole  e  forestali,  predisporranno  il registro degli esemplari  vivi o morti secondo lo schema riportato negli allegati al presente decreto.

  4.  Gli  esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro di  cui  al  comma  1  entro  venti giorni dalla data di consegna del registro,  che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari  acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del  presente  decreto d'iscrizione nel registro dovra' avvenire entro dieci  giorni dall'acquisizione stessa. L'annotazione sul registro di qualsiasi  variazione degli esemplari detenuti andra' riportata entro dieci    giorni   dalla  variazione  medesima.  Sono  fatte  salve  le disposizioni  previste  dall'art.  5  della legge 7 febbraio 1992, n.150.

  5.  Il  registro di cui al comma 1 e' compilato dal detentore degli esemplari  con  le  modalita'  indicate  all'allegato   5  al presente decreto;

  6.  Sono  tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

    a) le  imprese   commerciali  di  qualsiasi  natura  giuridica ivi comprese le strutture circensi;

    b) gli  allevatori   di  esemplari  vivi  animali  e  vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche;

    c) chiunque  utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio  o  di  scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso    chiunque   ottenga  esemplari  provenienti  da  sequestro,confisca,  affidamento,   fatte  salve  le  disposizioni  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

                               Art. 2.

  1.  I  soggetti  di  cui  al comma 6 del precedente articolo devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del  Corpo  forestale  dello  Stato  competente  territorialmente che provvedera'  alla  vidimazione  dello stesso anche su ogni pagina. Il registro  dovra' essere disponibile ad ogni richiesta delle autorita' proposte ai controlli.

  2.  Il  registro  relativo  agli  esemplari  vivi o morti di specie dell'allegato  A,  una  volta  compilato, secondo le procedure di cui all'art.   1   comma    4,  dovra'  essere  riconsegnato  al  servizio certificazione  CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato competente territorialmente  che  ne  fara' copia e riconsegnera' l'originale al richiedente.   La   stessa    procedura  si  applica  al  momento  del completamento dei registri di cui al presente comma.

  3.   Ai    fini   di   una  proficua  gestione  delle  attivita'  di conservazione  su  specie  di  particolare  interesse,  il  Ministero dell'ambiente  richiede  al Corpo forestale dello Stato i dati di cui al precedente comma.

 

Art. 3.

  1. Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro:

    a) le  istituzioni   scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

    b) le  istituzioni   scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate   ai   sensi    del  decreto  23 marzo  1994  del  Ministro dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Art. 4.

  1.  Salvo  che  il  fatto non costituisca piu' grave reato chiunque violi  le disposizioni del presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative  previste  all'art.  5  comma 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

 

Art. 5.

  1.  Il  presente  decreto  compresi  i 3 allegati che ne sono parte integrante sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 6.

Il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001 concernente modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001, sono abrogati.

 

Roma, 3 maggio 2001
 
Il Ministro dell'ambiente Bordon
 
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio
 

Home | Chi siamo | Segreteria | Attivitą | News | Forum | Pubblicazioni | Schede | Area riservata | Link


VIA TRECCHI 20, 26100 CREMONA (ITALY) - TEL. (+39) 0372 403500 - FAX (+39) 0372 460440 - e-mail info@sivae.it 
CODICE FISCALE  93035490197